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Preparativi di viaggio: quell’insana passione per “la lista”

La guerra dei Burger

La guerra dei Burger

La guerra dei Burger

 

 

Meat sounding e oggetto del contendere

 

 

Da diversi anni, ormai, si è cominciato a sollevare il problema della sostenibilità del consumo eccessivo di carne, e del sistema generale degli allevamenti.

Si sono quindi create risposte di vario tipo al problema, prime fra tutte le varietà di alimenti vegani che somigliano alla carne (meat sounding).

Di cosa parliamo? Di hamburger vegani, di polpette di ceci, di bresaola vegetale, affettati di lupini, scaloppine di seitan.

Il fenomeno del meat sounding consiste proprio in questo: chiamare con il nome di surrogati della carne, qualcosa che carne non è.

Il problema si pone sotto due aspetti in particolare, da un lato la paura che il consumatore venga tratto in inganno e dell’altro un conflitto per quanto riguarda la concorrenza tra settore agricolo e allevamenti.

Nel 2017 la Corte di Giustizia Europea, interpretando la normativa dell’Unione, ha impedito che si continuasse a usare i termini “latte” e “formaggi” circa i prodotti di origine vegetale: da quel momento si parla, ad esempio di “bevande”, fatta eccezione per alcuni prodotti la cui definizione è entrata nel parlare quotidiano dei cittadini/consumatori e si è radicata al punto da non poter generare alcun malinteso è il caso del latte di mandorla o di cocco e del burro di cacao).

 

 

Di cosa si è discusso al Parlamento Europeo?

 

 

Ad Aprile di quest’anno la commissione per l’Agricoltura ha adottato l’emendamento 165 che conteneva istanze molto simili a quelle che hanno originato la sentenza  del 2017 sui prodotti lattiero caseari:

 

Emendamento 165

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte I bis (nuova)

 

Testo della Commissione            

 

Emendamento 31 sexies)           all’allegato VII, è aggiunta la seguente parte:

“PARTE I bis

                Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carni

                Ai fini della presente parte dell’allegato VII, per “carne” si intendono le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, ivi compreso il sangue.

                I termini relativi alle carni e i nomi che rientrano nell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che sono attualmente utilizzati per le carni e i tagli di carne sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali.

                Per “preparazioni di carni” si intendono le carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o che sono state sottoposte a trattamenti che non modificano la struttura muscolo-fibrosa interna della carne a sufficienza da eliminare le caratteristiche delle carni fresche.

                Per “prodotti a base di carne” si intendono i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche.

                I nomi che rientrano nell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che sono attualmente utilizzati per i prodotti a base di carne e le preparazioni di carne sono riservati esclusivamente ai prodotti contenenti carne. Tali denominazioni comprendono, ad esempio:

                – bistecca;

                – salsiccia;

                – scaloppina;

                – burger;

                – hamburger.

                I prodotti a base di carni di pollame e i tagli di pollame definiti nel regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali e ai prodotti contenenti carni di pollame.”;

 

Il 23 ottobre, tuttavia, il Parlamento Europeo  ha respinto questi emendamenti sulle “false denominazioni”, quindi le disposizioni attuali rimangono in vigore.

La guerra, però, non è finita: in Italia la Coldiretti e Assocarne si dichiarano per niente soddisfatti della conclusione della vicenda.

La loro speranza sarebbe quella di agire bypassando la decisione del Parlamento e procedendo  attraverso la Corte di Giustizia (che, appunto si era già espressa  nel 2017) e l’iniziativa dei singoli stati, per giungere ad un divieto a livello nazionale.

 

 

C’è chi sostiene l’uso di termini che ci sono familiari per indicare prodotti vegetali

 

 

La LAV, ad esempio ritiene che:

 

“Il riferimento ad una presunta confusione indotta nei consumatori, su cui ha fatto leva la campagna promossa da alcune organizzazioni del settore zootecnico, è indice dal grande timore della forte e crescente consapevolezza dei cittadini europei delle ragioni dalla scelta di alimenti 100% vegetali. Si scelgono i burger o le salsicce vegan con motivazioni ben chiare, come la tutela dell’ambiente, degli animali e della propria salute, non certo perché ci si confonde tra il prodotto di origine animale e quello vegetariano o vegetale”.

 

Insomma, senz’altro il mondo vegano ha tirato un sospiro di sollievo con la decisione del Parlamento Europeo, ma la battaglia sembra rimanere aperta.

 

Voi che ne pensate?  Si tratta di semplice marketing, di un richiamare forme a noi note per semplificare l’immagine dei cibi senza derivati animali o si può parlare di vere e proprie truffe ai danni del consumatore?

 

Al prossimo articolo!

Silvia Cavaliere

Silvia Cavaliere

Ha studiato diritto, ma la sua passione è da sempre la scienza legata all'alimentazione e alle risorse, soprattutto agricole.

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