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La tutela dell’ambiente è entrata nella Costituzione

La tutela dell’ambiente è entrata nella Costituzione

 

Il parlamento si è espresso e ha votato favorevolmente alla modifica di due articoli della nostra Costituzione, il 9 e il 41.

 

Come sono stati modificati? Vediamo intanto i vecchi testi;

art.9 Cost.:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

 

art.41 Cost.:

“L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”

 

Il testo costituzionale non conteneva la parola “ambiente” e spesso la si ricavava proprio dall’art.9 per quanta riguardava la tutela del paesaggio.

Cenni alla tutela dell’ambient e dell’ecosistema venivano fatti solo dall’art. 117 Cost. nell’elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato.

La modifica dell’art.9 è stata piuttosto significativa, perché per la prima volta si è andati a modificare la parte della Costituzione sui Principi Fondamentali; è stato aggiunto un terzo comma:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali

La frase “nell’interesse delle future generazioni” è rilevante perché indica quasi una visione, aggiunge valore al principio, lo riempe di responsabilità.

All’interno dell’art.41, sono state invece aggiunti alcuni termini:

“L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Sicuramente le modifiche sono ambiziose, nel pieno rispetto dell’Agenda 2030, frutto delle spinte dell’opinione pubblica e del crescente timore per tutto l’ecosistema terrestre.

Inoltre, per la prima volta, viene introdotto un riferimento alla tutela degli animali.

In futuro osserveremo quali possano essere le conseguenze di questo ampliamento esplicito delle tutele, intanto la speranza è che faccia da base alle future leggi.

 

 

per approfondire:

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01299303.pdf

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